stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 18 febbraio 1923, n. 393

Concernente il trattamento e funzioni del personale del soppresso Economato generale. (023U0393)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  13-3-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94, che istituisce, presso il Ministero delle finanze, un Provveditorato generale dello Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il personale del soppresso Economato generale presso il Ministero per l'industria e il commercio per un termine non superiore a tre mesi, a partire dall'entrata in vigore del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94, potrà essere conservato nei posti e gradi già ricoperti, e disimpegnerà le proprie funzioni alle dipendenze del Provveditore generale dello Stato.

Il pagamento degli assegni spettanti a detto personale coinciderà a far carico, per il termine di cui sopra, ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero suindicato.

Saranno applicate al personale stesso, agli effetti del trattamento previsto al capoverso dell'art. 11 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94, le disposizioni del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87.