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REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1870

Riguardante la resa dei rendiconti a danaro od a materia alla Corte dei conti della gestione fuori bilancio «per gli approvvigionamenti e consumi» (022U1870)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I rendiconti a danaro od a materia per la gestione degli approvvigionamenti e consumi sono resi secondo le speciali norme ed istruzioni stabilite dall'Amministrazione:

a) dai funzionari delegati per mandati di anticipazione;

b) dai Presidenti delle Commissioni di Requisizione, o di ricevimento cereali e dai Direttori consegnatari dei magazzini statali grano, mediante conto globale comprensivo anche delle operazioni compiute dai dipendenti gruppi, o dai loro fiduciari, magazzinieri, o depositari;

c) dai Capi degli Uffici grano, approvvigionamento e dei Magazzini statali, nonché dai centri sbarco, secondo i criteri stabiliti alla lettera b);

d) da qualunque altra persona o ente che, per effetto di convenzioni stipulate a titolo oneroso o gratuito, abbia gestione diretta di danaro o di materie, all'infuori di quella delle Commissioni e Uffici di cui alle lettere b) e c) mediante conto globale comprensivo anche delle operazioni dei loro fiduciari, magazzinieri e depositarii.