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REGIO DECRETO 21 gennaio 1923, n. 466

Col quale si estende al personale dell'Amministrazione politica dei territori annessi il trattamento economico delle corrispondenti categorie dell'Amministrazione dell'Interno. (023U0466)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Al personale dell'amministrazione politica dei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, in servizio al lº luglio 1920, o riammessovi successivamente, in quanto lo stesso sia stato assunto sotto il cessato regime e non sia stato comunque allontanato dal servizio, sono estesi provvisoriamente, ai soli fini dell'assimilazione economica rispetto alle corrispondenti categorie del Regno e senza alcun pregiudizio della futura sistemazione giuridica:

a) il sistema del ruolo aperto, in conformità delle annesse tabelle e delle norme contenute negli articoli seguenti;

b) le disposizioni concernenti le indennità di carica e di funzione per le categorie che ne sono provviste;

c) le disposizioni dell'art. 40 (comma 3) del Regio Decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1971, concernenti le abbreviazioni di periodo spettanti agli impiegati che in 35 anni complessivi di servizio non raggiungerebbero, con gli aumenti alle scadenze normali, il massimo stipendio fissato nelle unite tabelle per il quadro al quale sono assegnati.

d) il beneficio delle abbreviazioni di un anno per ciascuno dei primi 5, e dei primi 3 periodi rispettivamente, contemplate nell'art. 5 del R. D. Legge 7 giugno 1920, n. 739, a favore degli applicati e degli uscieri.

Oltre lo stipendio, qualunque ne sia la misura, spetta a tutti gli impiegati ed agenti l'indennità caroviveri, di cui al D. Luog. 14 settembre 1918, n. 1314, ed al R. D. Legge 3 giugno 1920, n. 737, fino a tanto che la stessa sarà corrisposta al similare personale del Regno.

Spetta inoltre ai medesimi l'assegno mensile temporaneo preveduto dall'art. 14 comma primo, della legge 13 agosto 1921, n. 1080, a decorrere dal 1° marzo 1921 al 1º aprile 1922, salvo che si tratti di impiegati od agenti i quali conservino, a termini dell'art. 7 del presente decreto, un assegno personale da riassorbirsi, nel quale caso il compenso mensile sarà corrisposto solamente per la parte eccedente il detto assegno personale.

Per tutto il resto rimane fermo il vigente ordinamento dello stato giuridico del detto personale, fino a che non siasi provveduto alla revisione di esso, anche per quanto concerne le pensioni, la cui liquidazione avverrà senza riguardo alla presente assimilazione provvisoria.

Il conferimento dei nuovi stipendi dipendenti dall'assimilazione non ha per effetto la liquidazione delle eventuali differenze della indennità di missione e competenze analoghe spettanti al personale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.