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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 140

Che estende ai territori annessi al Regno le imposte di fabbricazione. (023U0140)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, saranno applicati in conformità di quanto è stabilito dagli articoli seguenti e dagli allegati al presente decreto firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro delle finanze, le imposte di fabbricazione e di consumo qui appresso elencate:

a) imposta di fabbricazione dello zucchero;

b) imposta di fabbricazione della birra;

c) imposta di fabbricazione e di vendita degli oli minerali, di resina e di catrame;

d) imposta di fabbricazione degli oli di semi;

e) imposta sulla fabbricazione dei saponi;

f) imposta sulla fabbricazione di glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine;

g) imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione di quello impuro;

h) imposta sulla fabbricazione delle acque gassose;

i) imposta sul consumo del gas e della energia elettrica.