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REGIO DECRETO 25 febbraio 1923, n. 467

Concernente la facoltà di provvedere in economia, nei casi di urgenza agli acquisti inerenti alla vestizione ed all'equipaggiamento degli uomini di truppa della milizia volontaria per la sicurezza nazionale nonchè alla provvista di carta, stampati, timbri e mobilio occorrenti per il funzionamento degli uffici dei comandi. (023U0467)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, per la concessione dei pieni poteri al Governo del Re;
Visto il Nostro decreto-legge 14 gennaio 1923, n. 31, con cui è stata istituita la milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Nei casi di urgenza possono farsi ad economia, anche se d'importo superiore al limite massimo consentito dalle vigenti disposizioni e senza che occorra sentire il parere del Consiglio di Stato:

a) gli acquisti attinenti alla vestizione ed allo equipaggiamento degli uomini di truppa della milizia volontaria per la sicurezza nazionale quando non vi si provveda mediante il prelevamento degli oggetti occorrenti dai magazzini militari;

b) gli acquisti della carta, degli stampati, dei timbri e del mobilio occorrenti per il funzionamento degli uffici della milizia medesima.

A decorrere dal 1° maggio 1923, gli acquisti di cui alla lettera b) del presente articolo dovranno essere disposti col tramite del provveditorato generale, istituito con Nostro decreto 18 gennaio 1923, n. 94, presso il Ministero delle finanze.

La dichiarazione motivata d'urgenza è comunicata alla Corte dei conti a corredo del primo ordine di pagamento.