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REGIO DECRETO 28 gennaio 1923, n. 454

Che proroga il termine di cui al R. decreto 3 ottobre 1919, n. 1792, circa la liquidazione di pensioni a favore del personale della Real Casa. (023U0454)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ad interim per gli affari esteri, di concerto col ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine del 30 giugno 1920, stabilito dall'art. 10, 3° comma, del R. decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, per la liquidazione di pensioni a favore del personale della Real Casa, a carico del bilancio dello Stato, è prorogato al 1° novembre 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.