stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 25 febbraio 1923, n. 448

Che apporta modificazioni al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sull'ordinamento dell'esercito, relativamente all'Arma dei carabinieri Reali. (023U0448)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-2-1923 al: 31-10-1923
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, e successive modificazioni;
In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli degli interni e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'articolo 8 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è sostituito dal seguente:

Art. 8. - L'Arma dei carabinieri Reali comprende:

a) il Comando generale dell'arma;

b) 7 Comandi di gruppo di legioni;

c) 1 Comando di gruppo scuole e legioni allievi carabinieri Reali;

d) 2 legioni allievi carabinieri Reali;

e) 21 legioni territoriali carabinieri Reali;

f) 1 scuola allievi ufficiali carabinieri Reali;

g) 1 scuola allievi sottufficiali carabinieri Reali;

h) 1 scuola tecnica di polizia per l'abilitazione ai servizi specializzati in abito civile;

i) 12 battaglioni mobili carabinieri Reali;

l) 2 squadroni carabinieri Reali;

m) 1 ruolo specializzato per i servizi di investigazione e di indagini in abito civile.