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REGIO DECRETO 4 febbraio 1923, n. 388

Portante miglioramenti economici agli insegnanti dei Regi istituti nautici. (023U0388)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce pieni poteri al Governo del Re;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Marina, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




A decorrere dal
1. aprile 1922 lo stipendio degli insegnanti e dei Capi degli Istituti Nautici, le retribuzioni agli incaricati delle ispezioni didattiche e disciplinari e gli stipendi del personale non insegnante del Regio Istituto Nautico di Cagliari sono stabiliti in conformità delle annesse tabelle A, B, C, D, firmate d'ordine Nostro dai Nostri Ministri Segretari di Stato per la Marina e per le Finanze.