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REGIO DECRETO 25 gennaio 1923, n. 407

Riguardante la sistemazione delle bande musicali militari e la eliminazione del personale esuberante. (023U0407)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 14 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 13 maggio 1902, per la nomina dei capi musica nel R. esercito;
Visto il R. decreto-legge sullo stato dei sottufficiali 16 ottobre 1919, n. 1986, e successive modificazioni;
In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli delle finanze e della istruzione pubblica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le musiche militari, ad eccezione di quella dell'arma dei carabinieri reali e di quella della brigata granatieri, sono soppresse. È soppresso l'Ufficio consulente per le bande militari presso l'Accademia di Santa Cecilia, istituito con R. decreto 3 agosto 1908, n. 572.