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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 383

Riguardante l'incompatibilità con la qualifica di impiegato postale telegrafico e telefonico con l'opera di redattore o di corrispondente ai giornali o ai periodici tranne se rifletta materie letterarie, artistiche, tecniche e scientifiche. (023U0383)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge del 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto l'art. 7 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto del 22 novembre 1908, n. 693;
Ritenuto che debba considerarsi incompatibile con la qualifica di impiegato postale, telegrafico e telefonico, perché inconciliabile coi doveri di ufficio, qualsiasi occupazione giornalistica, a meno che l'occupazione stessa si esplichi su materie letterarie, artistiche, tecniche o scientifiche;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato por le poste ed i telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È incompatibile la qualità di impiegato postale telegrafico e telefonico con l'opera di redattore o di corrispondente di giornali o di periodici tranne quando rifletta materie letterarie, artistiche, tecniche o scientifiche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - COLONNA DI CESARÒ.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.