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REGIO DECRETO 1 febbraio 1923, n. 362

Col quale è esteso alle nuove Provincie il decreto-legge 26 luglio 1917. n. 1513, concernente l'obbligo dei Comuni di somministrare gli alloggi agli ufficiali ed alle truppe del Regio esercito e della Regia marina. (023U0362)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353, concernente la sistemazione politica ed amministrativa delle nuove Provincie;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Sulla proposta dei Ministri della guerra e della marina, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno, e con i Ministri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto; Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1




Nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1929, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 è esteso il decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei Comuni di somministrare gli alloggi agli ufficiali ed alle truppe del Regio esercito e della Regia marina.