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REGIO DECRETO 25 gennaio 1923, n. 360

Circa le precedenze e Corte e nelle pubbliche funzioni del Governatore delle isole dell'Egeo. (023U0360)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.
Visto l'art. 3 del R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, relativo all'ordine delle precedenze;
Visto il R. decreto 3 febbraio 1901, n. 33, che ha determinato i dignitari della categoria IV.
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ad interim, di concerto con il Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Per le precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni, il Governatore civile delle isole dell'Egeo è classificato al n. 12 della categoria IV del R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, sia allorché risiede nelle isole predette, sia allorché si trova nel territorio del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.