stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 390

Concernente provvedimenti per i servizi delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e commercio. (023U0390)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-3-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduto il decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, con il quale fu istituito presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro un ufficio tecnico attuariale per esercitare la vigilanza sull'applicazione delle leggi di assicurazioni sociali e sugli Istituti di previdenza, in genere, e per disporre gli studi relativi alla materia delle assicurazioni;
Veduti il decreto-legge 3 giugno 1920, n. 700, ed il decreto 10 giugno 1920 dei Ministri per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, a termini dei quali l'Ufficio tecnico attuariale fu posto alla dipendenza del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, mentre vennero esclusi dal passaggio al medesimo Ministero i servizi concernenti le assicurazioni private ai quali pure provvedeva il detto Ufficio tecnico attuariale;
Considerata la inderogabile necessità che il Ministero per l'industria e il commercio sia fornito degli organi tecnici e dei mezzi finanziari che gli sono indispensabili per l'applicazione delle leggi sulle assicurazioni private e per l'esercizio della vigilanza ad essa demandata sulle imprese assicuratrici e sull'Istituto nazionale delle assicurazioni;
Considerata la conseguente necessità di provvedere a debita ripartizione fra i due Ministeri dell'industria e il commercio e del lavoro e della previdenza sociale del ruolo organico del personale tecnico dell'Ufficio attuariale e all'assegnazione al primo di essi dei funzionari tecnici e degli impiegati avventizi che attualmente vi sono comandati nell'interesse del servizio delle assicurazioni private;
Considerate le eccezionali esigenze del momento che rendono indilazionabili i provvedimenti di cui sopra per dare al Ministero d'industria e commercio l'efficienza necessaria reclamata dai compiti incombenti allo Stato in materia di assicurazioni private;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta dei ministri segretari di Stato per la industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il ruolo dei funzionari dell'Ufficio tecnico attuariale costituito a norma dell'art. 1 dell'allegato al decreto-legge 21 aprile 1919 n. 603, è suddiviso con decorrenza dal 1° gennaio 1923, noi due ruoli seguenti:

1. Ruolo dell'Ufficio tecnico attuariale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1 capo e due vice capo dell'ufficio n. 3 posti;

attuari n. 4 posti.

2. Ruolo tecnico delle assicurazioni private presso il Ministero per l'industria e commercio:

Ispettore capo n. 1 posto;

Ispettori n. 2 posti.

Nulla è rinnovato circa il trattamento economico e giuridico dei funzionari appartenenti al primo dei ruoli suddetti.

Per il secondo ruolo all'ispettore capo e agli ispettori viene riservato il trattamento rispettivamente attribuito al capo e agli attuari del primo ruolo.

Sono anche distaccati dall'Ufficio tecnico attuariale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale tre degli attuali avventizi ivi addetti a norma dell'art. 3 del citato allegato al decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, ed assegnati all'Ufficio tecnico delle assicurazioni private presso il Ministero per l'industria e il commercio, senza alcuna innovazione nella loro posizione giuridica.