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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 345

Contenente norme complementari per la esecuzione ed il collaudo dei lavori edilizi col contributo governativo. (023U0345)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto-legge del 30 novembre 1919, numero 2318, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;
Visto l'art. 32 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, recante provvedimenti contro la disoccupazione;
Visto il R. decreto 8 novembre 1921, n. 1636, in esecuzione della legge suddetta;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Quando le licitazioni per l'aggiudicazione dei lavori da parte delle Cooperative edilizie assegnatarie del contributo dello Stato, avvengano mediante offerte di ribasso sui prezzi stabiliti dalla stazione appaltante, è fatto divieto di fissare il massimo del ribasso.