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REGIO DECRETO 4 febbraio 1923, n. 335

Che stabilisce una procedura abbreviata per la revisione dei conti arretrati dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza. (023U0335)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge del 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

I conti fino all' esercizio 1921 incluso, che siano stati deliberati dai Consigli comunali, ma pei quali non sia intervenuta, almeno, una ordinanza interlocutoria del Consiglio di prefettura, saranno, quando il prefetto non creda di doverli deferire al giudizio del detto Consiglio, depositati per un mese nella segreteria del Comune, con tutti i relativi documenti, e per lo stesso periodo di tempo verranno pubblicate all'albo pretorio le rispettive deliberazioni.

Nel detto termine i contabili, e gli amministratori eventualmente designati come responsabili, potranno prendere cognizione del conto e dei documenti.

Qualora entro quindici giorni dalla scadenza del termine sopra indicato non siano state presentate alla Prefettura opposizioni da parte della Giunta municipale o degli interessati anzidetti, il conto si intenderà definitivamente approvato nelle risultanze stabilite dalla deliberazione del Consiglio comunale che terrà luogo, a tutti gli effetti, della decisione del Consiglio di prefettura.

Il prefetto, su richiesta della Giunta municipale o degli interessati, rilascerà attestazione.

Sarà provveduto, con la procedura ordinaria, all'esame e giudizio dei conti, ai quali non sia applicabile il primo comma del presente articolo, e di quelli pei quali siano presentate opposizioni nel termine previsto dal terzo comma.

La stessa disposizione vale anche per i conti delle istituzioni pubbliche di beneficenza, intendendosi sostituite ai Consigli ed alle Giunte municipali le amministrazioni delle istituzioni predette.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.