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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 358

Che modifica l'art. 392 del regolamento, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, sulla contabilità generale dello Stato circa il pagamento delle pensioni di guerra. (023U0358)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-2-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 392 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A deroga del disposto del primo capoverso dell'art. 392, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, potrà essere data esecuzione al pagamento delle pensioni di guerra, in quote ripartite fra gli orfani di guerra e la vedova del militare, sulla base delle ordinanze all'uopo emesse dai giudici delle tutele in forza della legge 18 luglio 1917, n. 1143.

Le ordinanze verranno comunicate alla Delegazione del Tesoro, per gli effetti di cui al precedente comma, direttamente dal giudice competente.

L'Amministrazione dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra provvederà ad emettere successivamente i ruoli, ai sensi dell'art. 392 precitato, per la ratifica delle variazioni apportate in dipendenza delle ordinanze di cui sopra ai conti delle corrispondenti pensioni.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.