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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 355

Che reca aumento del corrispettivo per la fissazione dei canoni dovuti dai concessionari di agenzie di espressi. (023U0355)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la leggo 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 3 settembre 1913, n. 1267, che approva il regolamento di esecuzione della legge 5 maggio 1913, n. 503;
Riconosciuta la necessità di aumentare il corrispettivo unitario di centesimi due per ogni corrispondenza da recapitarsi per espresso, stabilito dal comma c) dell'articolo 14 del regolamento predetto;
Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il corrispettivo unitario di centesimi due per ogni corrispondenza di cui all'art. 14, comma c), del regolamento di esecuzione della legge 5 maggio 1913, n. 503, approvato con R. decreto 3 settembre 1913, n. 1267, è elevato da centesimi due a centesimi cinque.