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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 148

Che estende ai territori annessi, le disposizioni in materia di imposte dirette sui redditi, vigenti nel Regno. (023U0148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  15-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




A decorrere dal 1° gennaio 1924, e in quanto siano in vigore a quella data, saranno dovute nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le seguenti imposte dirette contemplate dagli allegati al presente decreto, vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze:

a) Imposta sui redditi di ricchezza mobile;

b) Imposta sui fabbricati;

c) Imposta sui terreni;

d) Imposta sui proventi dei dirigenti e procuratori delle Società Commerciali e degli amministratori delle Società per azioni;

e) Contributo personale straordinario di guerra;

f) Imposta complementare sui redditi;

g) Imposta straordinaria sui dividendi, interessi e premi dei titoli emessi da Società, Provincie, Comuni e altri Enti;

h) Contributo dei centesimi di guerra.