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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 295

Che demanda al Consiglio unico, istituito con l'art. 1 del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 25, anche le attribuzioni del soppresso Consiglio di amministrazione dell'azienda del Demanio forestale di Stato. (023U0295)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1922, n. 1795, col quale si sopprimono tutti i corpi consultivi, Commissioni, Comitati e Consigli esistenti presso l'Amministrazione centrale dell'agricoltura;
Visto il Nostro decreto 11 gennaio 1923, n. 25, col quale si provvede nei riguardi delle funzioni consultive del Ministero per l'agricoltura;
Udito il Consiglio dei ministri;

Su

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Al Consiglio unico, istituito con l'art. 1 del Nostro decreto 11 gennaio 1923, n. 25, ai fini della consulenza tecnica per i servizi del Ministero di agricoltura, oltre che le funzioni del soppresso Consiglio superiore delle foreste e del relativo Comitato tecnico, sono demandate anche le attribuzioni del soppresso Consiglio di amministrazione dell'azienda del Demanio forestale di Stato.

Il ministro per l'agricoltura è autorizzato a scegliere due dei membri per la sezione dei servizi forestali anche tra gli ispettori superiori dell'Amministrazione forestale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE CAPITANI - DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.