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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 162

Che estende ai territori annessi al Regno le tasse di bollo. (023U0162)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-7-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 (art. 4) e 19 dicembre 1920, n. 1778 (art. 3);
Vista l'Ordinanza del Comando Supremo del Regio Esercito in data 17 giugno 1919, n. 81394 allegati B e H (tassa di bollo sugli avvisi e manifesti al pubblico; smercio della carta filigranata e bollata ordinaria a tassa fissa);
Visto il R. D. legge 1. settembre 1920, n. 1296 ed il relativo allegato A col quale sono state estese ai territori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina talune disposizioni in materia di tasse di bollo;
Visto il R. D. 16 giugno 1921, n. 795 per quanto riflette la estensione ai territori medesimi delle tasse di bollo sulle ricevute ordinarie e sulle note, conti e fatture e delle tasse sui trasporti automobilistici (art. 17, 18, 19, 22, 27 e 28);
Visto il R. D. legislativo 16 ottobre 1921, n. 1522 relativo al raddoppiamento della tassa graduale di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio, ed alla tassa di bollo sulle ricevute o quietanze ordinarie e per somme indeterminate, in vigore giusta l'art. 5 nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina (art. 1 e 2);
Visto il R. D. 20 ottobre 1921, n. 1423, per quanto riguarda la estensione ai predetti territori delle tasse di bollo per la occupazione di posti nelle vetture a letto sulle ferrovie (art. 8);
Visti i RR. DD. 10 luglio 1921, n. 1049 (articoli 2 e 10) e 22 gennaio 1922, n. 20 (articoli 1,2 e 3) in forza dei quali talune delle citate disposizioni in materia di tasse di bollo sono state estese ai territori dei Comuni di Zara e di Lagosta annessi al Regno;
Vista la legge 29 agosto 1922, n. 1254 per quanto riguarda le modifiche apportate alle tasse sui biglietti delle scommesse;
Visto il R. D. 4 settembre 1922, n. 1314 in forza del quale sono state estese ai territori annessi le disposizioni sulle tasse di bollo per gli atti giudiziarii in materia penale;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Su

proposta del ministro segretario di Stato per le finanze; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1




Ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 sono estese:

1. le disposizioni degli articoli 1 ad 80 (Parte generale e tasse stabilite dalla tariffa generale); 88 a 93; 130 a 132
(Tasse stabilite dalla tariffa speciale; tassa sui biglietti
delle scommesse) del T. U. di legge sulle tasse di bollo
approvato col Decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918,
n. 135 allegato A;

2. l'allegato A al T. U. medesimo (tariffa generale) fatta
eccezione degli articoli 75 a 79 riflettenti gli atti e
registri relativi al servizio ipotecario;
3. l'allegato B (tariffa speciale: art. 2 relativo alla tassa di
bollo sui biglietti delle scommesse);

4. l'allegato C - Tabella degli atti scritti esenti in modo
assoluto (quindi anche quando se ne faccia uso) dalle tasse di bollo indicate nella tariffa generale; con le modificazioni
apportatevi dai seguenti provvedimenti legislativi:

b) decreto luogotenenziale 1. agosto 1918, n. 1134
articolo unico, lettere a) e c);

c) decreto luogotenenziale 1. agosto 1918, n. 1187
(articolo unico);

e) decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1669 (art. 3)
con la modifica apportatavi dal successivo decreto
27 febbraio 1919, n. 230 (articolo unico);

f) decreti luogotenenziali 3 ottobre 1918, n.1452 e
27 febbraio 1919, n. 308 per quanto riguarda l'applicazione
del contributo a favore della pubblica beneficienza sui
biglietti delle scommesse;

l) legge 7 aprile 1921, n. 355 (art. 3) e relative norme di
esecuzione disciplinate coi RR. DD. 16 giugno 1921, n. 800
(articoli 1 e 2) e 17 luglio 1921, n. 955 (articoli 1 a 3);

p) R. decreto 22 gennaio 1922, n. 107 (articoli 1 a 5) relativi al servizio di distribuzione e vendita di valori bollati;

q) legge 29 agosto 1922, n. 1254 per le norme relative alla tassa di bollo sui biglietti delle scommesse.