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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 297

Concernente la facoltà di emettere mandati di anticipazione anche per somme superiori alle lire trentamila per le spese riguardanti i servizi per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. (023U0297)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, per la concessione dei pieni poteri al Governo del Re;
Visto il Nostro decreto 14 gennaio 1923, n. 31, con cui è stata istituita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro delle finanze;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1




Al pagamento delle spese per i servizi relativi alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale potrà provvedersi con mandati di anticipazione, anche per somme superiori alle lire trentamila, da emettersi a favore dei comandi della milizia medesima, dei prefetti del Regno e del cassiere del Ministero dell'interno.