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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 296

Riguardante le indennità da corrispondersi per il servizio notturno al personale postale, telegrafico e telefonico. (023U0296)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546;
Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Per tutto il personale appartenente all'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica è considerato «servizio notturno», agli effetti dell'indennità, quello prestato dalle 22 allo