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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 290

Circa l'applicazione del decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relativo all'assegno concesso al personale postale, telegrafico e telefonico in virtù dell'art. 66 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858. (023U0290)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Inteso il Consiglio dei ministri;

Su

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato delle poste e dei telegrafi, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 36 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, deve interpretarsi nel senso che l'assegno concesso al personale dell'Amministrazione postale telegrafica e telefonica in virtù dell'art. 66 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni è mantenuto nei limiti degli stipendi massimi risultanti dalle tabelle annesso al R. decreto-legge medesimo, in quanto tale assegno non deve essere aumentato e commisurato ai maggiori stipendi concessi dal R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ma deve invece esser mantenuto soltanto nella misura stessa stabilita per ciascun impiegato od agente all'atto del suo primo conferimento dal 1° maggio 1919.

Detto assegno verrà gradatamente ridotto nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 54 del R. decreto-legge medesimo e successive modificazioni, vale a dire verrà ridotto quando il cumulo dell'assegno, determinato come è detto nel precedente comma, con lo stipendio spettante a ciascuno in virtù delle nuove tabelle, venga a superare il massimo stipendio fissato dalle tabelle medesime pel proprio grado.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - COLONNA DI CESARÒ - DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.