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REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1923, n. 215

Concernente la coniazione di buoni di cassa metallici e di monete di nichelio e di bronzo. (023U0215)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-3-1923 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere indipendentemente dalla operazione concernente la integrale sostituzione dei buoni di cassa cartacei da lire una e due di cui alla legge 17 febbraio 1921, n. 141, alla fabbricazione ed alla emissione di cento milioni di lire di buoni di cassa in pezzi di nichelio puro del valore nominale di lire una e di lire due secondo un riparto da determinarsi con decreto del Ministro medesimo.

Il Ministro delle finanze resta pure autorizzato a destinare una parte dei detti cento milioni alla fabbricazione di monete di nichelio puro da centesimi cinquanta di cui ai RR. decreti 4 settembre 1919, n. 1618, e 10 agosto 1920, n. 1139.