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REGIO DECRETO 11 febbraio 1923, n. 293

Che modifica il sistema di percezione della imposta sui tessuti di lusso e sui guanti. (023U0293)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio o per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visti i Nostri decreti 24 novembre 1919, n. 2165 e 8 gennaio 1920, n. 8;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il ministro delle finanze ha la facoltà di provvedere che, a datare dal 1° aprile 1923, l'imposta di fabbricazione sui tessuti di lusso o sui guanti, anziché dal fabbricante, al momento dell'uscita dei prodotti dalla fabbrica, venga corrisposta dal commerciante all'ingrosso, o anche in vece sua dal commerciante al minuto.