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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 288

Che autorizza una 21ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923. (023U0288)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;
Visto cha sul fondo di riserva per le spesa impreviste inscritto in L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 15.624.500, rimane disponibile la somma di L. 4.375.500 ;
Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione delle spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-1923, è autorizzata una 21ª prelevazione nella somma di lire quattrocentonovantamilatrecentotrenta (L.490,330) da ripartirsi fra i seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo :

Ministero del tesoro:

Cap. n. 53. Assegni e indennità di missione al personale
dell'Ufficio di presidenza del Consiglio
dei ministri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000-

Cap. n. 54. Compensi vari al personale della
presidenza del Consiglio dei ministri . . . . . . . . . 35.000-

Cap. n. 56. Spese casuali della presidenza del
Consiglio dei ministri . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000-

Cap. n. 69. Spese di ufficio (Avvocature erariali) . . . 50.000-

Cap. n. 305 (aggiunto). Compensi ai componenti
i Comitati di revisione per il controllo della
gestione amministrativa e sulla contabilità di
varie Amministrazioni dello Stato . . . . . . . . . . . 6.000-

Cap. n. 355-ter. Rimborso all'Amministrazione
della Real Casa delle spese pel trasporto
dell'archivio dal palazzo Pitti alla
Reggia di Pisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.475-

Ministero delle finanze:

Cap. n. 242. Acquisti eventuali di stabili . . . . . . . 30.000-

Ministero della giustizia e degli affari di culto:

Cap. n. 6. Indennità di trasferta, di tramutamento,
di missioni, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000-

Cap. n. 7. Indennità per incarichi eventuali
e studi diversi a funzionari non dipendenti
dal Ministero, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000-

Cap. n. 9. Indennità a componenti il Consiglio
superiore di magistratura, ecc . . . . . . . . . . . . . 50.000-

Cap. n. 10. Compensi per lavori
e servizi straordinari . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000-

Cap. n. 23.- Manutenzione e conservazione
del Palazzo di giustizia in Roma . . . . . . . . . . . . 40.000-

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 51-quater. Assegnazione a favore del
Commissariato generale per l'emigrazione per
le spese relative alla rappresentanza dell'Italia
alla IV Conferenza internazionale
del lavoro in Ginevra . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.355-

Ministero dell'istruzione pubblica:

Cap. n. 8. Indennità, diarie e gettoni di
presenza ai membri del Consiglio superiore di
pubblica istruzione, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . 50.000-

Cap. n. 153-bis (di nuova istituzione)
Spese per lavori urgenti di riparazione al palazzo
della R. Accademia scientifica-letteraria di Milano . . 16.500-

Ministero della guerra:

Cap. n. 60- IV (di nuova istituzione).
Spese per la coniazione di medaglie d'argento
al valor militare da conferirsi ai superstiti
francesi delle campagne del 1859 . . . . . . . . . . . 40.000-
--------
490.330
--------

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.