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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 279

Che estende alle nuove Provincie la legge e il regolamento sull'esercizio della professione di ragioniere. (023U0279)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro guardasigilli, segretario
di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono pubblicati nei territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, la legge 15 luglio 1906, n. 327, sull'esercizio della professione di ragioniere e il relativo regolamento approvato con R. decreto 9 dicembre 1900, numero 715, con le modificazioni che seguono.