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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 276

Che stabilisce le norme e i programmi per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità e a scelta degli ufficiali in S A P (023U0276)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-2-1923 al: 10-9-1925
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito e successive modificazioni;
Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601 recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;
Vista la legge 21 marzo 1915, n. 301 che porta aggiunte e varianti alle leggi sull'avanzamento nel Regio esercito;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, approvato con Nostro decreto 21 lago 1907, n. 626 e successive modificazioni;
Visto il Nostro decreto 28 luglio 1913, n. 910, che stabilisco le norme e i programmi per gli esperimenti dei tenenti colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento;
Visto il Nostro decreto 22 ottobre 1914, n. 1229 che modifica gli articoli 3 e 5 del Nostro decreto 28 luglio 1913, n. 910;
Visto il Nostro decreto 24 gennaio 1915, n. 51, riguardante gli esperimenti ai quali devono essere sottoposti i capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento ad anzianità;
Visto il Nostro decreto 11 dicembre 1913, n. 1384, col quale vengono stabilite le norme e i programmi per gli esperimenti dei capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento a scelta;
Visto il Nostro decreto 10 maggio 1914, n. 439 col quale è modificato l'art. 2 del Nostro decreto 11 dicembre 1913, n, 1384;
Visto il Nostro decreto 21 novembre 1901, n. 558, relativo agli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti;
Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento dell'esercito;

Sulla

proposta dal Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'art. 2 dei Nostro decreto 22 ottobre 1914, numero 1229, è sostituito il seguente:

I tenenti colonnelli dei corpi sanitario e di commissariato (ruolo ufficiali commissari) dovranno compilare, entro il termine massimo (di giorni trenta, una memoria riguardante l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di sanità e di commissariato, in base all'esperienza di guerra.

Dette memorie saranno sottoposto all'esame di apposita Commissione presieduta da un generale d'esercito o di armata e designato comandante di armata.

Innanzi a tale Commissione i candidati saranno poi chiamati a discutere oralmente la propria memoria ed a rispondere intorno a tutti quegli altri argomenti, relativi al rispettivo servizio, sui quali la Commissione stessa crederà opportuno interrogarli.