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REGIO DECRETO 11 febbraio 1923, n. 282

Col quale, a decorrere dal 1° marzo 1923, cessano di avere effetto le esenzioni e privilegi vigenti in materia di tassa di bollo sulle cambiali. (023U0282)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

A decorrere dal 1° marzo 1923 cessano di avere effetto tutte le esenzioni e privilegi vigenti in materia di tassa di bollo sulle cambiali, eccettuate soltanto le cambiali soggette allo speciale regime stabilito col R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 119.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.