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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 280

Concernente il privilegio degli Istituti di credito per le stime degli immobili nei procedimenti di incanto, giusta l'art. IV lettera c) dell'Ordinanza ministeriale austriaca 28 ottobre 1865 B. L. I. n. 110, mantenuta in vigore dall'art. 5 della legge di introduzione al regolamento esecutivo vigente nelle nuove Provincie. (023U0280)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione.
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 della legge di introduzione del regolamento esecutivo austriaco del 27 maggio 1896 B. L. I. numero 78;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'art. 4, lettera c) della Ordinanza Ministeriale 28 ottobre 1865 B. L. I. n. 110, mantenuto in vigore dall'art. 5 della legge di introduzione del regolamento esecutivo del 27 maggio 1896 B. L. I. n. 78, non si applica, nei riguardi del territorio del Trentino e della Venezia Giulia, ai mutui contratti prima del 21 aprile 1919 e, rispetto al territorio della Dalmazia annesso all'Italia con la legge 19 dicembre 1920, n. 1778, a quelli contratti prima del 20 giugno 1921. È fatta soltanto eccezione per i casi in cui le condizioni d'asta si trovino già approvate con decisioni passate in cosa giudicata anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.