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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 275

Che dispone il passaggio del servizio di assistenza ai profughi dal Ministero per le terre liberate a quello dell'interno. (023U0275)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 19 gennaio 1919, n. 41, di istituzione del Ministero per le terre liberate e quelli di proroga successivi;
Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1836, contenente norme per la cessazione del servizio di assistenza ai profughi;
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 601, concernente delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del servizio tributario e della pubblica Amministrazione;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le terre liberate, di concerto col Presidente dei Consiglio, Ministro per l'interno, e col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Tutti i poteri e le funzioni spettanti al Ministero per le terre liberate per l'assistenza ai profughi in base all'art. 2 del R. decreto 19 gennaio 1919, n. 41, sono trasferiti, a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno del presente decreto, al Ministero per l'interno.