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REGIO DECRETO 18 gennaio 1923, n. 222

Che approva e rende esecutiva la tariffa dei diritti di segreteria da riscuotersi dalla Camera di commercio e di industria di Macerata. (023U0222)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 2 agosto 1863, n. DCCCLX (parte supplementare), che autorizza la Camera di commercio
e industria di Macerata a prelevare diritti di segreteria sugli atti e sui certificati da essa rilasciati;
Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio ed il regolamento approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;
Vista la deliberazione 5 maggio 1922 della suddetta Camera di commercio e industria con la quale si stabilisce una nuova tariffa per i diritti di segreteria;
Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È approvata e resa esecutiva la seguente tariffa dei diritti di segreteria da riscuotersi dalla Camera di commercio e industria di Macerata:

Per ogni certificato od attestato, L. 2,50.

Per ogni legalizzazione o vidimazione di firma oltre l'eventuale bollo, L. 2,50.

Per ogni copia di atti di ufficio, L. 2,50.

Scritturazione di ogni pagina o parte di pagina, L. 0,50.

Esame degli atti di ufficio (esclusi quelli registro ditte), L.
1,50.

Per ogni certificato sulla esistenza di usi mercantili già raccolti, L. 3.

Per ogni certificato sulla esistenza di usi mercantili non raccolti, L. 6.

Iscrizione nel ruolo dei pubblici mediatori: il 5% sull'ammontare della cauzione prestata.

Iscrizione nel ruolo dei periti commerciali ed industriali nonché dei curatori di fallimenti, L. 15.

Fornitura di nominativi ed indirizzi a Ditte non iscritte nel ruolo dei contribuenti della Camera o nei registri delle Ditte: cent. 0,10 per ogni nominativo, col rimborso delle spese postali e con la tassa minima di L. 1.