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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 251

Concernente il collocamento in posizione ausiliaria speciale e la dispensa dal servizio degli ufficiali della R. marina. (023U0251)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-3-1923 al: 21-4-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto n. 135 in data 11 gennaio 1923 che stabilisce nuovi organici per gli ufficiali della Regia marina;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12 sull'ordinamento del R. esercito;
Visti i Regi decreti-legge 20 aprile 1920, n. 453 e 3 giugno 1920, n. 710, relativi al trattamento economico degli ufficiali del R. esercito eccedenti ai ruoli organici;
Visti i Regi decreti-legge 22 aprile 1920, n. 472 e 6 giugno 1920, n. 730 che estendono i due precedenti decreti agli ufficiali della R. marina con qualche modificazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro della marina, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato decretiamo:

Art. 1




In dipendenza del paragrafo X delle disposizioni esecutive e transitorie del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, e in applicazione del disposto dell'art. 7 del R. decreto n. 135 in data 11 gennaio 1923, gli ufficiali della Regia marina designati dalle competenti Commissioni di avanzamento in base agli articoli 3, 4 e 6 del decreto stesso saranno, a modificazione di quanto è stabilito dagli articoli citati, di autorità collocati in posizione ausiliaria speciale o dispensati dal servizio attivo, senza il vincolo del preventivo accoglimento delle domande intese ad ottenere tali posizioni. Avverso ai collocamenti in posizione ausiliaria speciale ed alle dispense dal servizio attivo così disposti non è ammesso alcun gravame.