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REGIO DECRETO 21 gennaio 1923, n. 228

Che reca disposizioni per il servizio del rilascio dei passaporti agli emigranti per l'estero. (023U0228)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-3-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce al Governo del Re i pieni poteri per la riforma della pubblica Amministrazione;

Visto l'art. 15 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Ritenuta la necessità di rendere maggiormente agile e spedito nelle questure più importanti del Regno il servizio del rilascio dei passaporti agli emigranti per l'estero;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I questori delle città più importanti del Regno nell'intento di accelerare il servizio del rilascio dei passaporti agli emigranti per l'estero, sono autorizzati a valersi di personale provvisorio d'accordo col Commissariato generale dell'emigrazione, ed a corrispondere speciali compensi al personale adibito a tale servizio.

Dal commissario generale dell'emigrazione saranno determinati gli uffici di questura autorizzati e le modalità ed i limiti dei compensi che saranno posti a carico dei fondi stanziati al cap. 21 dello stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-923 e al capitolo corrispondente dei bilanci degli esercizi venturi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.