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REGIO DECRETO 1 febbraio 1923, n. 219

Che modifica alcune norme contenute nel R. decreto 2 febbraio 1922. n. 198, col quale si stabiliscono le modalità relative alla costituzione ed al funzionamento dell'Ufficio tecnico speciale per la costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia. (023U0219)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-3-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1696;

Visto il Nostro decreto 2 febbraio 1922, n. 198, che stabilisce le modalità relative alla costituzione ed al funzionamento dell'Ufficio istituito col R. decreto-legge su citato per la costruzione, per conto diretto dello Stato, delle ferrovie secondarie in Sicilia;

Ritenuta la opportunità di modificare alcune delle norme contenute nel Regio decreto ora citato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli articoli 3 e 4 del decreto Reale 2 febbraio 1922, n. 198, sono sostituiti dall'articolo seguente:

«Con decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sarà nominato il direttore superiore dell'Ufficio.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici saranno nominati: il direttore tecnico e quello amministrativo, il ragioniere ed il cassiere. I titolari di queste ultime tre cariche dovranno essere prescelti tra funzionari governativi».

«Potranno inoltre essere destinati all'Ufficio funzionari che si trovino già in servizio presso l'Amministrazione dello Stato, con speciali indennità che saranno stabilite, di caso in caso, dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, entro i limiti delle spese di cui all'art. 2 del decreto Reale 2 febbraio 1922, n. 198.

«Previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici che determinerà anche la retribuzione per ogni singola qualifica, all'assunzione di nuovo personale provvederà il direttore superiore dell'Ufficio, con contratti di prestazione d'opera, aventi carattere di assoluta temporaneità. I contratti con persone munite di titolo di studi superiori ed assunti per mansioni corrispondenti a tali titoli, saranno approvati con decreto Ministeriale.

«Per le saltuarie esigenze dello studio di campagna dei progetti il direttore superiore potrà anche assumere personale subalterno giornaliero da pagarsi con liste settimanali.

«Per i lavori di campagna e per gli uffici delle sezioni distaccate dovranno essere assunti invalidi di guerra a senso della legge 21 agosto 1921, n 1912».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.