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REGIO DECRETO 4 febbraio 1923, n. 249

Concernente lo scioglimento delle Giunte provinciali, e di determinate Giunte territoriali, per il collocamento e la disoccupazione. (023U0249)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concernente la delegazione dei pieni poteri al Governo del Re, per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica Amministrazione;
Veduti il decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, relativo alla istituzione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, ed il R. decreto 5 febbraio 1922, n. 209, che estende nei territori annessi la legislazione vigente nel Regno sul collocamento e sulla disoccupazione;
Veduta la deliberazione del Consiglio dei ministri, in data 30 dicembre 1922, circa il riordinamento dei servizi per il collocamento e l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro;

Sulla

proposta del Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione sono sciolte.