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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 115

Concernente la sistemazione economica del personale finanziario proveniente dal cessato regime. (023U0115)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Al personale delle autorità e degli uffici di finanza dei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, in servizo al 1° luglio 1920 o riammessovi successivamente, in quanto lo stesso sia stato assunto sotto il cessato regime e non sia stato comunque allontanato dal servizio, sono estesi provvisoriamente ed ai soli fini dell'assimilazione economica, rispetto alle corrispondenti categorie del Regno:

a) il sistema del ruolo aperto in conformità delle annesse tabelle
e delle norme contenute negli articoli seguenti;

b) le disposizioni concernenti le indennità di carica e di
funzioni per le categorie che ne sono provviste;

c) le disposizioni dell'art. 40 (comma 3°) del Regio decreto
23 ottobre 1919, n. 1971, concernenti le abbreviazioni di
periodo spettanti agli impiegati che in 35 anni complessivi di servizio non raggiungerebbero, con gli aumenti alle scadenze
normali, il massimo stipendio fissato nelle unite tabelle per
il quadro al quale sono assegnati;

d) il beneficio delle abbreviazioni di un anno per ciascuno dei
primi 5 e dei primi 3 periodi, rispettivamente, contemplate
nell'art. 5 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 739, a favore
degli applicati e degli uscieri.

Oltre lo stipendio, qualunque ne sia la misura, spetta, fino a tanto che sarà corrisposta al similare personale del Regno, a tutti gli impiegati l'indennità caroviveri di cui al decreto Luogotenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed al R. decreto 3 giugno 1920, n. 737.

Spetta inoltre ai medesimi l'assegno mensile temporaneo preveduto dall'art. 14 comma 1°, della legge 13 agosto 1921, n. 1080, con la decorrenza ivi fissata e fino al 31 marzo 1922, salvo che si tratti di impiegati od agenti i quali conservino, a termini dall'art. 21 del presente decreto, un assegno personale da riassorbirsi, nel qual caso il compenso mensile sarà corrisposto solamente per la parte eccedente il detto assegno personale.

Dal 1° aprile 1922 alle tabelle annesse al presente decreto sono sostituite quelle annesse al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.
Ai funzionari collocati nei quadri di classificazione degli stipendi dei segretari capi, dei ragionieri capi e degli altri gradi economicamente equiparati spetta il trattamento previsto dalle nuove tabelle pei primi segretari, pei primi ragionieri e per gli altri gradi economicamente equiparati.

Per tutto il resto rimane fermo, anche per quanto riguarda le norme e la base di liquidazione delle pensioni, il vigente ordinamento dello stato giuridico del detto personale, fino a che non siasi provveduto alla revisione di esso.

Il conferimento dei nuovi stipendi dipendenti dall'assimilazione non ha per effetto la liquidazione delle eventuali differenze delle indennità di missione o competenze analoghe spettanti al personale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.