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REGIO DECRETO 28 gennaio 1923, n. 232

Che autorizza il trasporto dei fondi concernenti i servizi dell'Amministrazione delle carceri dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, a quello de Ministero della giustizia, per l'esercizio 1922-23. (023U0232)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia dì Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1922, n. 1718, che stabilisce il passaggio della Direzione generale delle carceri e dei riformatori dal Ministero dell'interno a quello della giustizia e degli affari di culto;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno e con quello per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'interno, per l'esercizio finanziario 1922-1923, contenuti nell'annessa tabella, firmata d'ordine Nostro dai Ministri proponenti, sono trasferiti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio medesimo.