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REGIO DECRETO 21 gennaio 1923, n. 225

Contenente disposizioni per l'ammissione nella carriera diplomatico consolare. (023U0225)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato ad interim per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Alla carriera diplomatico consolare si accede mediante unico esame di concorso a cui potranno partecipare tutti i cittadini del Ragno forniti dei seguenti requisiti:

a) età non minore di anni 21 né maggiore dei 30;

b) avere soddisfatto agli obblighi di leva;

c) essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, e non avere imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra;

d) avere tenuto sempre lodevole condotta;

e) avere la laurea in legge oppure l'attestato di licenza degli Istituti cui, in virtù di speciali decreti reali, sono state estese le disposizioni della legge 21 agosto 1870, n. 5830, per l'ammissione ai concorsi diplomatici o a quelli consolari.

L'adempimento di tali condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Non si possono indire concorsi per un numero di posti superiore a quelli vacanti nei ruoli.

Chi abbia partecipato a due concorsi per l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare non può essere ammesso ad un terzo.