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REGIO DECRETO 18 gennaio 1923, n. 169

Che fissa la consistenza numerica dei ruoli del personale dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione e reca norme per il completamento di detti ruoli e per l'estensione al Commissariato stesso dei provvedimenti di carattere generale concernenti le pubbliche Amministrazioni. (023U0169)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205;
Visto il regolamento per la gestione amministrativa e contabile del Fondo per l'emigrazione, approvate con R. decreto 16 maggio 1912, n. 556;
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce al Governo del Re pieni poteri per la riforma delle pubbliche Amministrazioni;
Ritenuta la necessità che ai servizi dell'emigrazione venga concesso soltanto il personale direttivo ed esecutivo strettamente indispensabile e particolarmente idoneo alle funzioni tecniche che deve disimpegnare;
Ritenuta altresì la necessità di fissare in quali forme le disposizioni di carattere generale concernenti le Amministrazioni dello Stato possono venire estese al Commissariato generale dell'emigrazione;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I ruoli numerici del personale tecnico e amministrativo, di ragioneria, d'ordine e subalterno dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione, sono confermati nell'attuale consistenza quale risulta dall'art. 66 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205.

Le norme per la nomina e la retribuzione del personale tecnico di cui all'ultimo comma dell'art. 66 predetto, e quelle relative all'assunzione del personale straordinario previsto dall'art. 1 del testo unico della legge sull'emigrazione, verranno fissate con decreto Reale promosso dal Ministro per gli affari esteri il quale, d'accordo coi Ministri interessati, potrà destinare in temporaneo servizio al Commissariato generale dell'emigrazione funzionari di altre Amministrazioni, fissando loro, con suo decreto, le eventuali indennità.