stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 4 febbraio 1923, n. 234

Che abolisce il Comitato interministeriale istituito con l'art. 10 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, per coordinare il piano delle opere pubbliche e le spese relative. (023U0234)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-2-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri delegati conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri delle finanze e dei lavori pubblici;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È abolito il Comitato internazionale, istituito con l'art. 10 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, per coordinare il piano delle opere pubbliche e le spese relative.

Le attribuzioni del soppresso Comitato sono deferite al Ministro dei lavori pubblici.