Che abolisce il Comitato interministeriale istituito con l'art. 10
della legge 20 agosto 1921, n. 1177, per coordinare il piano delle
opere pubbliche e le spese relative. (023U0234)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1923
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)