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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 205

Che reca provvedimenti a favore degli studenti del libero Istituto superiore di studi commerciali in Palermo. (023U0205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, ed il relativo regolamento generale approvato con Regio decreto 10 agosto 1920, n. 1482;
Visto l'art. 7 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1750, col quale è fondato in Catania un Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali;
Considerato che esiste in Palermo un libero Istituto superiore di studi commerciali e coloniali al quale sono iscritti numerosi studenti per i quali è equo e giusto siano riconosciuti gli studi intrapresi e compiuti;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Agli alunni inscritti nel libero Istituto superiore di studi commerciali e coloniali in Palermo alla data del presente decreto ed a quelli che già presso di esso abbiano compiuto l'intero corso, potranno essere riconosciuti gli studi fatti, gli esami superati ed i titoli conseguiti nei limiti e nei modi che verranno fissati a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1750 per gli alunni del R. Istituto superiore dl scienze economiche e commerciali in Catania.