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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 174

Concernente l'applicazione di una tassa consegna merci in alcuni distretti camerali delle nuove Provincie. (023U0174)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per la volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il decreto 18 giugno 1920, n. 646/4905 del Commissario generale civile per la Venezia Giulia, col quale venne istituita una tassa consegna merci a favore della Camera di commercio di Trieste;
Visto il decreto 15 gennaio 1921, n. 464/10889 del Commissario generale civile per la Venezia Giulia, col quale venne istituita una tassa consegna merci a favore della Camera di commercio di Gorizia;
Visto il decreto 20 luglio 1921, n. 34645/III/3, del commissario generale civile per la Venezia Tridentina, col quale venne istituita una tessa consegna merci a favore della Camera di commercio di Rovereto;
Visto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, col quale venne riconosciuta la piena efficacia dei precitati decreti dei Commissari generali civili;
Visto il decreto 20 novembre 1922 di S. E. il presidente del Consiglio dei ministri col quale vengono passati alla diretta trattazione del Ministero dell'industria e commercio gli affari di sua competenza riguardanti le nuove Provincie, trattati in precedenza dall'Ufficio centrale per le nuove Provincie;
Ritenuta la convenienza di modificare l'attuale assetto della tassa consegna merci applicata a favore delle Camere di commercio di Rovereto, Gorizia e Trieste e di prorogarne il periodo di tempo di applicazione;
Ritenuta la opportunità di autorizzare l'imposizione della tassa consegna merci anche a favore della Camera di commercio di Bolzano;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




A far tempo dal 1° gennaio 1923 è aggiunta la seguente disposizione dell'art. 2 delle ordinanze commissariali:

a) 18 giugno 1920, n. 646/4905, del Commissario generale civile
per la Venezia Giulia (Tassa consegna merci
Camera commercio Trieste);

b) 15 gennaio 1921, n. 464/10889 del Commissario generale
civile per la Venezia Giulia (Tassa consegna merci Camera
commercio Gorizia);

c) 20 luglio 1921, n. 34646/III/3 (Tassa consegna merci
Camera commercio Rovereto).

«Sono eccettuati dalla imposizione della tassa consegna merci i trasporti di merci, armi e munizioni, fatti dall'Amministrazione militare per il rifornimento del R. esercito e della R. marina e quelli fatti dal Ministero delle finanze per i generi di monopolio industriale dello Stato».