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REGIO DECRETO 4 febbraio 1923, n. 214

Con cui si provvede alla soppressione del Consiglio superiore e delle Commissioni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e al trasferimento delle rispettive attribuzioni al Consiglio di Stato e alla Giunta provinciale amministrativa. (023U0214)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica, istituito con l'art. 14 della legge 18 luglio 1904, n. 390, è soppresso e tutte le attribuzioni ad esso deferite dall'art. 16, nn. 2, 3, 4 e 5, della detta legge e da altre leggi e regolamenti sono devolute al Consiglio di Stato.

Le attribuzioni demandate al Comitato di erogazione del predetto Consiglio superiore dall'art. 19 della legge 29 agosto 1922, n. 1254, e dall'art. 3 del R. decreto 2 febbraio 1922, n. 114, sono soppresse.