stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 1 febbraio 1923, n. 200

Recante disposizioni complementari sulle attribuzioni del commissario straordinario per le ferrovie dello Stato. (023U0200)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  10-2-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 8 dicembre 1922, n. 1601, che delega al Governo del Re i pieni poteri;
Visto il Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1681, che scioglie il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato affidandone temporaneamente le funzioni ad un commissario straordinario;
Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e delle finanze;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




All'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1681, è aggiunto il comma seguente:

«Lo stesso commissario straordinario provvede alla esecuzione delle disposizioni che verranno emanate in applicazione dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1922 numero 1601, per quanto riguarda l'Azienda delle ferrovie dello Stato».