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REGIO DECRETO 25 gennaio 1923, n. 183

Concernente l'ordinamento del R. esercito - Stabilimenti di artiglieria. (023U0183)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 14 del R. decreto in data 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del R. esercito;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le sezioni staccate d'artiglieria sono
17.

Gli stabilimenti d'artiglieria sono i seguenti:

Arsenali R. esercito, due;

Officine artiglieria R. esercito, due, di cui una da sopprimere gradualmente secondo le norme del successivo art. 3;

Fabbriche d'armi R. esercito, una;

Laboratori di precisione R. esercito, uno;

Pirotecnici R. esercito, uno;

Polverifici R. esercito, uno.