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REGIO DECRETO 28 gennaio 1923, n. 172

Che fa cessare, a partire dal 1 febbraio 1923, tutte le indennità assegnate ai componenti i Comitati liquidatori e i Collegi dei revisori dei Consorzi provinciali granari. (023U0172)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il decreto del commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi del 20 novembre 1920, relativo all'ordinamento dei Consorzi provinciali granari;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 novembre 1921, relativo alla liquidazione dei Consorzi granari;
In virtù dei poteri delegati al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;

Su

proposta del Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




A partire dal 1° febbraio 1923 cessano tutte le indennità assegnate ai componenti dei Comitati liquidatori e dei Collegi dei revisori dei Consorzi provinciali granari.