stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 7 gennaio 1923, n. 144

Contenente disposizioni circa la cauzione, da prestarsi dalle Casse di risparmio e dai Monti di pietà per la gestione di ricevitorie provinciali e di esattorie 'delle imposte nella stessa Provincia. (023U0144)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  9-2-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce pieni poteri al Governo del Re;
Vista la legge 17 ottobre 1922, n. 1401, testo unico, sulla riscossione delle imposte dirette;
Riconosciuta la necessità di agevolare la prestazione della cauzione alle Casse di risparmio ed ai Monti di pietà che assumono la gestione di ricevitorie provinciali e di esattorie delle imposte dirette;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1




Il Ministro delle finanze può consentire che la cauzione dovuta dalle Casse di risparmio e dai Monti di Pietà per il decennio 1923-932 venga ridotta a misura inferiore a quella indicata nell'art. 113 della legge 17 ottobre 1922, n. 1401, qualora trattisi di uno degli Enti predetti che si renda assuntore della ricevitoria provinciale e di esattorie nella stessa Provincia.