stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 18 gennaio 1923, n. 161

Relativo al trasporto, sulle ferrovie dello Stato, di valute metalliche. (023U0161)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  23-2-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Le ferrovie dello Stato effettueranno in franchigia tutte le spedizioni di fondi dell'Erario, compresi quelli in valuta metallica e i recipienti vuoti da restituire alle tesorerie mittenti contro compenso annuale «a forfait» di lire centocinquantamila da imputare al capitolo 76 del bilancio passivo del tesoro per l'esercizio 1922-923 e sui corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dei lavori pubblici verrà modificato detto compenso in relazione alle modificazioni che subiranno le tariffe ferroviarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI - CARNAZZA

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.